ConvenzioneSez. 5

Art. 51

In vigore dal 27 gen 1971
Ciascuna delle parti può chiedere per iscritto a Segretario Generale la revisione della sentenza sul fondamento della scoperta di un fatto di natura tale de esercitare un'influenza decisiva sulla sentenza a condizione che, prima della pronuncia della sentenza, tale fatto fosse ignoto al Tribunale e alla parte istante e che l'ignoranza, da parte di quest'ultima, non fosse dovuta a sua negligenza. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del fatto nuovo e, comunque entro tre anni dall'emanazione della sentenza. Se possibile, la domanda è sottoposta allo stesso Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilità, è costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. Il Tribunale, se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se, nella sua domanda, la parte ricorrente chiede la sospensione dell'esecuzione della sentenza, l'esecuzione è provvisoriamente sospesa sino a che il Tribunale non abbia pronunciato la propria decisione sulla domanda.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-51

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Art. 51 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo