ConvenzioneSez. 3

Art. 46

In vigore dal 27 gen 1971
Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dello accordo tra le parti nonché nella competenza del Centro.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-46

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Art. 46 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo