ConvenzioneSez. 3

Art. 45

In vigore dal 27 gen 1971
Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni, non può essere interpretato come ammissione delle pretese della controparte. Se una parte non si presenta o si astiene dal far valere le proprie ragioni in ogni fase della procedura, la controparte può chiedere al Tribunale di considerare le deduzioni sottopostegli e di rendere la sentenza. Il Tribunale, nel notificare alla parte assente o astenuta la richiesta rivoltagli, deve accordarle un termine di grazia prima di emettere la sentenza, a meno che esso non sia convinto che la parte stessa non ha l'intenzione di presentarsi o di far valere le proprie ragioni.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-45

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