Convenzione›Sez. 3
Art. 44
In vigore dal 27 gen 1971
Ogni procedimento arbitrale è condotto in conformità con le disposizioni della presente Sezione e, salvo diverso accordo tra le parti, col Regolamento di arbitrato in vigore alla data in cui esse hanno convenuto il ricorso all'arbitrato. Il Tribunale risolve ogni questione procedurale non prevista dalla presente Sezione o dal Regolamento di arbitrato o da qualsiasi regola concordata tra le parti.
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