Convenzione›Sez. 2
Art. 39
In vigore dal 27 gen 1971
La maggioranza degli arbitri deve essere costituita da cittadini di Stati diversi dallo Stato Contraente parte nella controversia e dello Stato Contraente il cui cittadino è parte nella controversia; tuttavia tale disposizione non si applica se l'arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale sono nominati d'accordo tra le parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-39