Convenzione›Sez. 2
Art. 37
In vigore dal 27 gen 1971
Il Tribunale arbitrale (in seguito denominato il Tribunale) è costituito non appena possibile dopo la registrazione della domanda conformemente all'.
(a) Il Tribunale si compone di un arbitro unico o di un numero dispari di arbitri nominati conformemente all'accordo tra le parti. (b) In difetto di accordo tra le parti sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro nomina, il Tribunale è composto di tre arbitri; ciascuna parte nomina un arbitro ed il terzo, che funge da presidente del Tribunale, è nominato d'accordo tra le parti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-37