ConvenzioneSez. 3

Art. 35

In vigore dal 27 gen 1971
Salvo diverso accordo fra le parti, nessuna di esse, in occasione di un'altra procedura, che si svolga dinanzi ad arbitri, ad un tribunale od in altro modo, può invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura, come pure il verbale o le raccomandazioni della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-35

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Art. 35 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo