Art. 35
ConvenzioneSez. 3

Art. 35

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In vigore dal 27 gen 1971
Salvo diverso accordo fra le parti, nessuna di esse, in occasione di un'altra procedura, che si svolga dinanzi ad arbitri, ad un tribunale od in altro modo, può invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura, come pure il verbale o le raccomandazioni della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-35