Convenzione›Sez. 2
Art. 38
In vigore dal 27 gen 1971
Se il Tribunale non è stato costituito nei 90 giorni successivi alla notifica della registrazione della domanda da parte del Segretario Generale, conformemente all', paragrafo o nel diverso termine concordato tra le parti, il Presidente, su istanza della parte più diligente e, se possibile, dopo aver consultato le parti, nomina l'arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri nominati dal Presidente conformemente alle disposizioni del presente articolo non devono essere cittadini dello Stato Contraente parte nella controversia o dello Stato Contraente il cui cittadino è parte nella controversia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-38