ConvenzioneSez. 5

Art. 50

In vigore dal 27 gen 1971
Ogni controversia che insorga tra le parti circa il significato o la portata della sentenza può formare oggetto di una domanda di interpretazione, da inviarsi per iscritto al Segretario Generale da una o dall'altra parte. Se possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha emesso la sentenza. In caso d'impossibilità, viene costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente Capitolo. Il Tribunale se stima che le circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l'esecuzione della sentenza sino a che esso non si sia pronunciato sulla domanda d'interpretazione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-50

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