Art. 46
ConvenzioneSez. 3

Art. 46

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In vigore dal 27 gen 1971
Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale, su istanza di una di esse, deve decidere su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali, riferentesi direttamente all'oggetto della controversia, a condizione che tali domande rientrino nei limiti dello accordo tra le parti nonché nella competenza del Centro.
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