Convenzione
Art. 56
In vigore dal 27 gen 1971
La composizione della Commissione o del Tribunale, dopo la loro costituzione e l'inizio del procedimento, non può essere modificata.
Tuttavia, in caso di decesso, incapacità o dimissioni di un conciliatore o di un arbitro, si provvede alla conseguente vacanza secondo le disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.
Ogni membro di una Commissione o di un Tribunale continua ad esercitare le sue funzioni in tale qualità anche se il suo nome non figura più sulla lista.
Se un conciliatore o un arbitro nominato da una parte si dimette senza il consenso della Commissione o del Tribunale di cui è membro, il Presidente provvede alla vacanza scegliendo una persona nell'apposita lista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-56