Convenzione

Art. 58

In vigore dal 27 gen 1971
Gli altri membri della Commissione o del Tribunale, secondo il caso, si pronunciano sulla domanda di ricusazione di un conciliatore o di un arbitro. Tuttavia, in caso di parità di voti o qualora la domanda di ricusazione riguardi un conciliatore od un arbitro unico ovvero la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione è presa dal Presidente. Se la domanda è riconosciuta fondata, il conciliatore o l'arbitro oggetto della decisione è sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-58

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