Convenzione
Art. 63
In vigore dal 27 gen 1971
Se le parti così decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi:
(a) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine;
(b) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-63