Convenzione

Art. 68

In vigore dal 27 gen 1971
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositerà successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-68

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