Convenzione

Art. 67

In vigore dal 27 gen 1971
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa è inoltre aperta alla firma di ogni altro Stato parte dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia che il Consiglio d'amministrazione, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, abbia invitato a firmare la Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-67

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