Convenzione

Art. 69

In vigore dal 27 gen 1971
Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-69

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Art. 69 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo