Convenzione
Art. 69
In vigore dal 27 gen 1971
Ogni Stato Contraente deve adottare le misure legislative o di altra natura che siano necessarie allo scopo di dare esecuzione sul proprio territorio alle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-69