Convenzione

Art. 70

In vigore dal 27 gen 1971
La presente Convenzione si applica a tutti i territori che uno Stato Contraente rappresenta sul piano internazionale, fatta eccezione per quelli esclusi dallo Stato stesso mediante notifica indirizzata al depositario della presente Convenzione sia al momento della ratifica, accettazione o approvazione, sia ulteriormente
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-70

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Art. 70 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo