Convenzione
Art. 68
21 / 75In vigore dal 27 gen 1971
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.
La presente Convenzione entrerà in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. Per ogni Stato che depositerà successivamente il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, essa entrerà in vigore 30 giorni dopo la data di detto deposito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-68