Art. 63
Convenzione

Art. 63

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In vigore dal 27 gen 1971
Se le parti così decidono, i procedimenti di conciliazione e di arbitrato possono svolgersi: (a) sia nella sede della Corte permanente d'arbitrato o di altra istituzione appropriata, pubblica o privata, con la quale il Centro abbia stipulato accordi a tal fine; (b) sia in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale, dopo consultazione col Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-63