Convenzione
Art. 60
In vigore dal 27 gen 1971
Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale fissa gli onorari e le spese dei suoi membri entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione e dopo consultazione col Segretario Generale.
In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo precedente, le parti possono fissare in anticipo, d'accordo con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei rispettivi membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-60