Convenzione

Art. 57

In vigore dal 27 gen 1971
Una parte può domandare alla Commissione o al Tribunale la ricusazione d'uno dei suoi membri per ogni motivo che implichi una mancanza manifesta dei requisiti previsti dall', par.. Una parte in un procedimento arbitrale può, inoltre, domandare la ricusazione di un arbitro se egli non soddisfa le condizioni previste dalla Sezione 2ª del capitolo IV per la nomina nel Tribunale Arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-57

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Art. 57 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo