Convenzione

Art. 59

In vigore dal 27 gen 1971
I diritti a carico delle parti per l'utilizzazione dei servizi del Centro sono fissati dal Segretario Generale conformemente ai regolamenti adottati in materia dal Consiglio d'amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-59

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo