ConvenzioneSez. 6

Art. 23

In vigore dal 27 gen 1971
Gli archivi del Centro sono inviolabili ovunque essi si trovino. Ciascuno Stato Contraente accorda al Centro, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle altre organizzazioni internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo