Convenzione

Art. 27

In vigore dal 27 gen 1971
Nessuno Stato Contraente accorderà la protezione diplomatica o avanzerà rivendicazioni internazionali in relazione ad una controversia che uno dei suoi cittadini ed un altro Stato Contraente hanno convenuto di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato nel quadro della presente Convenzione, salvo il caso in cui l'altro Stato Contraente non si conformi alla sentenza resa rispetto a tale controversia. Agli effetti del par., la protezione diplomatica non comprende quei passi diplomatici informali che abbiano il solo scopo di facilitare la soluzione della controversia.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo