Convenzione›Sez. 4
Art. 12
In vigore dal 27 gen 1971
La lista dei conciliatori e la lista degli arbitri sono composte di persone qualificate, che siano state designate come previsto qui di seguito e che accettino di figurare in tali liste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-12