ConvenzioneSez. 2

Art. 7

In vigore dal 27 gen 1971
Il Consiglio d'amministrazione si riunisce una volta all'anno ed ogniqualvolta sia così deciso dal Consiglio stesso, nonché quando il Presidente o il Segretario Generale, a seguito di richiesta di almeno cinque membri del Consiglio, abbiano provveduto a convocarlo. Ciascun membro del Consiglio d'amministrazione dispone di un voto e, salvo le eccezioni previste dalla presente Convenzione, ogni questione sottoposta al Consiglio è decisa a maggioranza dei voti espressi. In tutte le sessioni del Consiglio d'amministrazione il quorum è costituito dalla metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio d'amministrazione può adottare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, una procedura che autorizzi il Presidente a chiedere al Consiglio un voto per corrispondenza. La votazione sarà considerata valida soltanto se la maggioranza dei membri del Consiglio vi avrà partecipato entro i termini stabiliti da detta procedura.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-7

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