ConvenzioneSez. 2

Art. 5

In vigore dal 27 gen 1971
Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli è assente o impedito o se la presidenza della Banca è vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo