Convenzione›Sez. 2
Art. 5
30 / 75In vigore dal 27 gen 1971
Il Presidente della Banca è di diritto Presidente del Consiglio di amministrazione (in seguito denominato il Presidente) senza avere diritto di voto. Se egli è assente o impedito o se la presidenza della Banca è vacante, la persona che lo sostituisce alla Banca esercita le funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.
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