Convenzione

Art. 2

In vigore dal 27 gen 1971
La sede del Centro è quella della sede centrale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata la Banca). La sede può essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo