Convenzione
Art. 2
In vigore dal 27 gen 1971
La sede del Centro è quella della sede centrale della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (in seguito denominata la Banca). La sede può essere trasferita altrove su decisione del Consiglio di amministrazione, presa a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-2