Convenzione›Sez. 2
Art. 6
In vigore dal 27 gen 1971
Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione:
(a) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro;
(b) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato;
(c) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato);
(d) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa;
(e) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti;
(f) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro;
(g) approva il rapporto annuale sull'attività del Centro.
Le decisioni di cui alle lettere (a), (b), (c) e (f) di cui sopra, sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione.
Il Consiglio d'amministrazione può istituire i comitati che esso reputa necessari.
Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
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