ConvenzioneSez. 2

Art. 6

In vigore dal 27 gen 1971
Senza pregiudizio dei poteri e delle funzioni attribuitigli dalle altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio d'amministrazione: (a) adotta il regolamento amministrativo ed il regolamento finanziario del Centro; (b) adotta il regolamento di procedura relativo alla presentazione delle domande di conciliazione e di arbitrato; (c) adotta i regolamenti di procedura relativi ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato (in seguito denominati Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato); (d) approva gli accordi con la Banca relativi alla utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi della Banca stessa; (e) stabilisce le condizioni d'impiego del Segretario Generale e dei Segretari Generali aggiunti; (f) adotta il bilancio annuale delle entrate e delle spese del Centro; (g) approva il rapporto annuale sull'attività del Centro. Le decisioni di cui alle lettere (a), (b), (c) e (f) di cui sopra, sono prese a maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio d'amministrazione. Il Consiglio d'amministrazione può istituire i comitati che esso reputa necessari. Il Consiglio d'amministrazione esercita egualmente ogni altra funzione che esso considera necessaria ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo