ConvenzioneSez. 3

Art. 11

In vigore dal 27 gen 1971
Il Segretario Generale rappresenta legalmente il Centro, lo dirige ed è responsabile della sua amministrazione, ivi compreso il reclutamento del personale, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione. Egli esercita le funzioni di cancelliere ed ha il potere di autenticare le sentenze arbitrali rese in virtù della presente Convenzione e di certificarne la conformità delle copie.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo