ConvenzioneSez. 4

Art. 13

In vigore dal 27 gen 1971
Ciascuno Stato Contraente può designare, per lo inserimento in ciascuna delle liste; quattro persone che non debbono essere necessariamente suoi cittadini. Il Presidente può designare dieci persone da inserire in ciascuna lista. Le persone così designate per figurare nella medesima lista, devono essere ciascuna di nazionalità diversa.
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urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093#art-c-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965. — Testo vigente | Portale Normativo