Art. 7
LEGGE 23 giugno 1969, n. 314
In vigore dal 12 lug 1969
Alle spese di cui al capitolo n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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