Art. 3
LEGGE 23 giugno 1969, n. 314
In vigore dal 12 lug 1969
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, determinata per l'anno finanziario 1968 con l' della legge 29 febbraio 1968, n. 81, è aumentata di lire 300.000.000.
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