Art. 4

LEGGE 23 giugno 1969, n. 314

In vigore dal 12 lug 1969
L'importo delle anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione dei monopoli di Stato ai sensi dell'articolo 31 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, è ridotto da lire 5.791.250.000 a lire 5.599.850.000.
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