Art. 6

LEGGE 23 giugno 1969, n. 314

In vigore dal 12 lug 1969
Le autorizzazioni di spesa di lire 125 milioni, lire 844.000.000 e lire 73.213.200.000 di cui all'articolo 79 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, sono stabilite, rispettivamente, in lire 127.000.000, lire 414.800.000 e lire 104.506.745.000. Conseguentemente l'importo di lire 73.213.200.000 indicato nell'articolo 81 della citata legge è stabilito in lire 104.506.745.000.
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