Art. 2
LEGGE 23 giugno 1969, n. 314
In vigore dal 12 lug 1969
La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, determinata per l'anno finanziario 1968 con l' della legge 29 febbraio 1968, n. 81, è aumentata di lire 75.000.000.
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