Art. 5
LEGGE 23 giugno 1969, n. 314
In vigore dal 12 lug 1969
Alle spese di cui al capitolo n. 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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