Art. 10

LEGGE 23 giugno 1969, n. 314

In vigore dal 12 lug 1969
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del fondo per i culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, della Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1968, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
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