Art. 12
LEGGE 23 giugno 1969, n. 314
In vigore dal 12 lug 1969
Sugli stanziamenti recati dalla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 23 giugno 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GAVA
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