Art. 8

LEGGE 2 aprile 1968, n. 583

In vigore dal 26 mag 1968
Per provvedere ai lavori di cui agli articoli precedenti e alle relative espropriazioni è autorizzata la spesa di 1.000 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di 200 milioni annui, a partire dall'esercizio 1968 e fino a quello 1972. La suddetta somma sarà erogata con la seguente ripartizione annuale: 1) per lavori di cui alla lettera a) dell', un quinto della somma; 2) per i lavori di cui alla lettera b) dell', tre quinti della somma; 3) per i contributi nella spesa per i lavori di cui agli altri articoli, il rimanente quinto. Le variazioni di ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente, saranno autorizzate con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per il tesoro, su proposta del consiglio comunale di Loreto.
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