Art. 4

LEGGE 2 aprile 1968, n. 583

In vigore dal 26 mag 1968
Per la esecuzione di opere di demolizione o restauro che richiedessero l'allontanamento definitivo di chi abita appartamenti od occupa locali adibiti ad uso diverso da abitazione, il sindaco provvede agli sfratti con sua ordinanza amministrativa e con la procedura prevista dall'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, assegnando agli sfrattati alloggi o locali idonei di nuova costruzione o ricavati dal restauro di vecchi edifici. Quanto alla misura del canone, resta ferma, per i casi di cui al comma precedente, la disposizione dello , secondo comma, della legge 23 maggio 1950 n. 253, e seguenti.
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