Art. 12

LEGGE 2 aprile 1968, n. 583

In vigore dal 26 mag 1968
L'istituto federale delle Casse di risparmio, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e tutti gli altri enti finanziari che ne hanno la facoltà, sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere contemplate nella presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante, mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili, anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal sussidio dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.
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