Art. 13

LEGGE 2 aprile 1968, n. 583

In vigore dal 26 mag 1968
Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove è consentito lo sviluppo delle predette attività. Dal momento della predetta designazione, è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.
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