Art. 13
LEGGE 2 aprile 1968, n. 583
In vigore dal 26 mag 1968
Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali senza deturpare il carattere storico e monumentale e il paesaggio della città e del territorio, il comune di Loreto, entro due anni dalla presente legge, designerà, d'intesa con la Sovrintendenza ai monumenti delle Marche e in armonia con i piani particolareggiati e con il piano territoriale paesistico, le zone dove è consentito lo sviluppo delle predette attività.
Dal momento della predetta designazione, è fatto divieto di istituire ogni nuovo impianto artigiano o industriale in zona diversa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-04-02;583#art-13