Art. 7

LEGGE 2 aprile 1968, n. 583

In vigore dal 26 mag 1968
Per la sola determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nel piano particolareggiato si seguirà la procedura seguente: a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Loreto, dispone perchè, in contraddittorio col comune stesso e con gli espropriandi, venga formato lo stato di consistenza e, in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 6, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto fra gli iscritti nell'albo degli ingegneri o geometri della provincia di Ancona, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento va notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni; b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa; c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo; d) il decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni; e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta, gli interessati possono proporre all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata; f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera d) senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva; g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'articolo 6 della presente legge.
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