Art. 2
LEGGE 2 aprile 1968, n. 583
In vigore dal 26 mag 1968
Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o chiese di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al Successivo .
Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui all' saranno tutte a carico dello Stato.
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