Art. 2

LEGGE 2 aprile 1968, n. 583

In vigore dal 26 mag 1968
Per le espropriazioni che si rendessero necessarie al fine di valorizzare singoli monumenti o chiese di particolare importanza, potrà essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento della spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al Successivo . Le espropriazioni e le demolizioni necessarie per la esecuzione delle opere di cui all' saranno tutte a carico dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;583#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo