Art. 10
LEGGE 2 aprile 1968, n. 583
In vigore dal 26 mag 1968
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Loreto per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del comune stesso.
Per le suddette opere il comune di Loreto potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui alla presente legge o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.
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