Art. 14
LEGGE 2 aprile 1968, n. 583
In vigore dal 26 mag 1968
All'onere di lire 200 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-04-02;583#art-14