Art. 24

LEGGE 28 marzo 1968, n. 434

In vigore dal 5 mag 1968
Cariche del consiglio del collegio nazionale Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.
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LEGGE 28 marzo 1968, n. 434 (Art. 24 Ordinamento della professione di perito agrario.) — Testo vigente | Portale Normativo